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Il nuovo Contributo Fondo Perduto – D.l. Sostegni

Il nuovo Contributo Fondo Perduto – D.l. Sostegni

Il nuovo Contributo Fondo Perduto

D.l. Sostegni n.41 del 22/03/2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 22 marzo 2021 n. 41, c.d. decreto “Sostegni”. Il testo ha introdotto un nuovo parametro ai fini della determinazione dell’agevolazione, oltre al requisito di perdita di fatturato pari almeno al 30% nell’anno d’imposta 2020 rispetto al 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:

·                60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro

·                50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro

·                40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione

·                30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni

·                20% tra 5 e 10 milioni.

 La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro dell’ “ammontare medio mensile” del fatturato e dei corrispettivi dividendo per 12 mesi il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno e applicando quindi la percentuale di competenza alla differenza ottenuta. Per i soggetti in regime forfetario, nonostante la norma non lo disponga espressamente, stando a quanto precisato nell’ambito della relazione tecnica al DL sostegni, occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ma entro il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto). L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 23 marzo 2021 il provvedimento attuativo che stabilisce le tempistiche e modalità di presentazione dell’istanza, sarà quindi possibile presentare la domanda a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021 tramite la propria area personale sul sito dell’AdE accedendovi, tra le altre modalità, tramite PIN oppure l’identità digitale SPID.